L’art. 92 del ddL Bilancio 2022, recante “Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione
del personale del ruolo sanitario” introduce importanti positivi effetti ai fini della stabilizzazione
del precariato in sanità, in special modo quello emergenziale. La norma infatti prevede la
possibilità:

  1. di continuare, fino al 31/12/2022, a conferire incarichi a tempo determinato, previo
    avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, al
    fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, per il recupero delle liste
    d’attesa e consentire la valorizzazione della professionalità nel frattempo acquisita dal
    personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza;
  2. di assumere, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, con contratti di lavoro a
    tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il
    personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato
    con procedure concorsuali (ivi incluse le selezioni tenute ai sensi dell’art. 2-ter del DL
    18/2020 nella fase di emergenziale) e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 almeno 18
    mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario
    nazionale dei quali almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30
    giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Resta ferma
    l’applicazione dell’articolo 20 del D Lgs 75/2017.
    La norma apporta inoltre importanti modifiche anche all’art. 11 del DL 35/2019 (meglio noto come
    DL Calabria) recante “Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio
    sanitario nazionale”. In particolare il ddL:
  3. porta in modo stabile al 10%, la percentuale calcolata sull’aumento del Fondo Sanitario
    regionale (rispetto all’esercizio precedente), utile a livello regionale per incrementare
    annualmente il limite della spesa di personale di cui al comma 1 primo periodo dell’art. 11
    del DL 35/2019;
  4. rende strutturale la possibilità di innalzare al 15% la percentuale di cui al punto 1 (in
    precedenza limitata solo al triennio 2019-2021) nel caso in cui nella singola regione
    emergano ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite.
    Tale incremento dal 2022 sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la
    determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale che
    dovrà essere adottata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del
    Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

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